La normativa sulle schedine alloggiati: TULPS art. 109
L'articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) stabilisce l'obbligo per i gestori di strutture ricettive di comunicare alle autorità di Pubblica Sicurezza le generalità delle persone alloggiate.
Cosa dice la legge
I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive possono dare alloggio esclusivamente a persone munite di carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità, secondo le norme vigenti.
Il Decreto Ministeriale del 7 gennaio 2013
Ha reso obbligatorio l'utilizzo del sistema telematico Alloggiati Web come unico mezzo di trasmissione dei dati. Non è più possibile inviare le schedine in forma cartacea, via fax o con altri strumenti diversi dal portale ufficiale.
Il Decreto del 16 settembre 2021
Ha aggiornato le modalità di accesso al portale, eliminando il vecchio certificato digitale e introducendo un sistema di codici di sicurezza (OTP) più moderno e compatibile con dispositivi mobili. Ha inoltre introdotto il Web Service per l'invio automatico da software esterni.
Estensione agli affitti brevi (Legge 132/2018, art. 19-bis)
L'obbligo di comunicazione è stato esteso anche ai locatori e sublocatori che affittano immobili per periodi inferiori a 30 giorni, e alle agenzie immobiliari che gestiscono affitti turistici per conto dei proprietari.
Le sanzioni (art. 17 TULPS)
La violazione è punita con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a €206, con aggravante in caso di reiterazione. Nei casi più gravi può essere revocata temporaneamente l'autorizzazione all'attività ricettiva.
Conservazione dei documenti
La legge NON autorizza gli hotel a conservare copie (cartacee o digitali) dei documenti d'identità degli ospiti. L'obbligo è solo quello di verificare l'identità, raccogliere i dati necessari, trasmetterli e conservare le ricevute di invio per 5 anni.
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